IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Interno 16.12.1997, n. 486

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia. (G.U. 19.01.1998, n. 14)

Formula iniziale

Preambolo

Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", ed in particolare l'articolo 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante norme per l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Ritenuto necessario attivare un collegamento automatizzato fra il sistema informativo di servizio di una o più prefetture e quello delle camere di commercio, al fine di porre queste ultime in condizione di rilasciare certificati di iscrizione nel registro delle imprese o nei registi, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle stesse camere, con effetti equiparati alle comunicazioni delle prefetture inerenti l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Ravvisata l'opportunità di consentire alle camere di commercio l'utilizzazione di tale collegamento automatizzato anche al fine di semplificare le procedure amministrative relative alle comunicazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994, necessarie allo svolgimento dei procedimenti e all'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Udito il parere

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.