Legge 17.12.1997, n. 433
Capo II - Disposizioni specifiche e princìpi e criteri direttivi speciali di delega legislativa
1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;
b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;
c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;
d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi princìpi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.
2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondament
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