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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate

Art. 16 - Promozione del turismo

1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.

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