IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione

Art. 18 - Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 33 34

1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.

3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.