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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria

Art. 21 - Disposizioni per il recupero d'imponibile

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) è abrogata.

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