IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria

Art. 26 - Riapertura dei termini per la riscossione 38

1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.

2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale f

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.