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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria

Art. 27 - Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzi

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