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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Sanità

Art. 35 - Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

"3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia".

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erog

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