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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo III - Finanza decentrata

Art. 49 - Norme particolari per i comuni e le province

1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è distribuito nel modo seguente:

a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. È altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle seguenti: "e a partire dal 1° novembre per la terza rata". L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.

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