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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Altre disposizioni

Art. 53 - Ente poste italiane

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.

2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.

3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 96

4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o fra

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