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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Altre disposizioni

Art. 58 - Disposizioni concernenti bacini minerari

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società locatrice, purché autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e purché iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finan

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