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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Altre disposizioni

Art. 62 - Organico della CONSOB

1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 3.

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