Legge 27.12.1997, n. 449
Titolo II - Disposizioni in materia di spesa
Capo IV - Altre disposizioni
1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Società Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.
2. È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.
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