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Parere Consiglio di Stato - Sezione III 09.12.1997, n. 400/96

Richiesta di parere in tema di trattamento di fine rapporto dei Cappellani operanti presso gli Istituti penitenziari.

Considerato

Secondo quanto esattamene precisato dalla Amministrazione del Tesoro, i Cappellani operanti negli Istituti penitenziari non sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria e pertanto non sussiste alcuna possibilità di riliquidare il trattamento di fine rapporto, computando la quota di indennità integrativa speciale, in applicazione della legge n. 87 del 29.1.1994.

La prestazione in favore dei predetti Cappellani è invero disciplinata dal D.Lgs. C.P.S. 4.4.1947 n. 807 (cui si richiama l'art. 15 della L. 4.4.82 n. 68), e si sostanzia nella corresponsione di una retribuzione mensile per ogni anno di lavoro espletato.

Tale importo è accantonato presso l'Amministrazione che usufruisce del servizio.

Pertanto il trattamento di fine rapporto, in materia, ha natura di mera retribuzione differita, non avente natura previdenziale.

 

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