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CCND 17.02.1997

Contratto decentrato nazionale concordato il 17.02.1997 concernente il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 71 del CCNL-Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e la definizione delle misure e dei criteri di erogazione dei compensi spettanti al personale direttivo per le prestazioni previste dall'art. 33 del medesimo CCNL-Scuola.

Art. 13 - Copertura finanziaria

1. Per il pagamento dei compensi di cui al comma 1 del precedente art. 12, ossia gli incarichi previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dell'art. 33 del CCNL-scuola, viene utilizzata la quota parte del fondo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-Scuola (fondo nazionale) indicata alla lettera d) del precedente art 6, cioè fino a lire 800.000.000. L'affidamento degli incarichi e delle attività di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza dei fondi necessari al pagamento dei relativi compensi.

2. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 2 del precedente art. 12, ossia reggenza di una direzione didattica priva di titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma inferiore alla durata dell'anno scolastico grava sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione.

3. Il finanziamento dei compensi indicati nel comma 3 del precedente art. 12, incarichi affidati da enti locali o da terzi, è a carico dell'ente locale o del terzo stipulante la convenzione.

4. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 4 del precedente art. 12, svolgimento delle finzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione ed aggiornamento del personale, è finanziato a norma del D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995.

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