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CCND 17.02.1997

Contratto decentrato nazionale concordato il 17.02.1997 concernente il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 71 del CCNL-Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e la definizione delle misure e dei criteri di erogazione dei compensi spettanti al personale direttivo per le prestazioni previste dall'art. 33 del medesimo CCNL-Scuola.

Art. 3 - Finanziamento del fondo provinciale e del fondo d'istituto

1. Per l'esercizio finanziario 1997, la ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere b. (fondo provinciale e c. (fondo d'istituto) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 viene effettuata da parte del Ministero alle singole province per un importo pari al 90%, secondo i criteri di ripartizione previsti dalle anzidette lettere b.) e c).

2. Il residuo finanziamento viene effettuato dopo che sia pervenuta da parte dei provveditori agli studi la richiesta dei fondi complessivamente necessari al finanziamento delle attività d'istituto, determinati dalle singole scuole in base ai parametri stabiliti nel successivo articolo 4. A tal fine, i provveditori agli studi inviano al Ministero le richieste di fondi dopo aver ricevuto dalle singole scuole le richieste di finanziamento documentate con l'attestazione della situazione di fatto esistente presso ciascuna di esse relativamente alle unità di personale statale, agli alunni ed alle ore di lezione previste dai rispettivi ordinamenti per le singole classi interessate che determinano l'anzidetto stanziamento.

3. I dati riepilogativi risultanti dalle schede di cui al precedente comma vengono inviati dai provveditori agli studi al Ministero della P.I. contestualmente alla richiesta di fondi.

4. Nell'eventualità che lo stanziamento del fondo d'istituto, come sopra determinato, non risulti sufficiente a garantire il totale finanziamento delle attività programmate dalle scuole in base ai parametri di cui al successivo art. 4, il maggior fabbisogno sarà finanziato dal Ministero della P.I., a carico della residua quota del 10% del fondo di cui alla lettera b) - comma 2 - dell'art. 71 del CCNL-Scuola (fondo provinciale) e, in via

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