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CCND 17.02.1997

Contratto decentrato nazionale concordato il 17.02.1997 concernente il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 71 del CCNL-Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e la definizione delle misure e dei criteri di erogazione dei compensi spettanti al personale direttivo per le prestazioni previste dall'art. 33 del medesimo CCNL-Scuola.

Art. 5 - Fondo d'istituto - Criteri di calcolo

1. Ai fini di citi alla lettera cl) del citato comma 2 dell'art. 71 del CCNL-Scuola, dove è previsto che il valore di lire 1.000 venga moltiplicato per il numero degli allievi dell'istituto e per il numero delle ore settimanali di lezione stabilito dall'ordinamento per le singole classi, per l'anno finanziario 1997 vengono considerati gli alunni iscritti alla data del 1° settembre 1996 e le ore curriculari di lezione previste settimanalmente dai rispettivi ordinamenti, incluso il maggior numero di ore di lezione eventualmente derivante dall'adozione di sperimentazioni non ancora divenute ordinamentali. Vanno inoltre incluse le ore di mensa nelle scuole materne. Per gli allievi delle istituzioni educative vanno considerate le ore di attività educativa previste settimanalmente, con esclusione di quelle notturne.

2. Poiché la lettera c2) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-Scuola individua quale moltiplicatore del valore di lire 240.000 il numero dei dipendenti statali in servizio nell'istituzione scolastica in base all'organico d'istituto, detto numero va calcolato in relazione ai posti risultanti nell'organico di fatto dell'istituzione scolastica alla data del 1° settembre 1996. Nei casi di personale assegnato ad una scuola con completamento dell'orario di servizio presso altra istituzione scolastica, ciascuna delle due scuole calcolerà una quota del valore di lire 240.000, in rapporto all'orario di insegnamento cui è tenuto l'interessato presso ciascuna di esse.

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