Circolare MPI 04.02.1997, n. 83
Infortuni alunni scuole medie.
Continuano a pervenire a questa Direzione Generale numerosissime comunicazioni, denunce, atti e documenti riguardanti infortuni di alunni di scuola media.
Al riguardo si fa presente che la trattazione degli atti suddetti è di specifica competenza delle SS.LL. e riconducibile ai poteri di vigilanza che le SS.LL. medesime hanno sulle scuole medie della Provincia.
Le SS.LL. cureranno, quindi, tutti i necessari adempimenti, tenendo presente che l'obbligo della denuncia alla procura Generale della Corte dei Conti, con l'immediata comunicazione a questa Direzione Generale, si instaura solo nelle ipotesi richiamate dal punto 2 della nota n. 7739 del 25.7.1990 del Procuratore Generale della Corte dei Conti.
Con l'occasione si precisa altresì che solo quando, per la rilevanza oggettiva dei fatti verificatisi o quando i danni fisici, sanitariamente prognosticati, si rivelino particolarmente gravi o quando vi siano richieste stragiudiziali di bonaria transazione o qualora questa Amministrazione sia citata in giudizio o si debba dar luogo, senza possibili impugnative, a provvedimenti di liquidazione patrimoniale del danno, questa Dir. Gen., ferma restando la iniziale e continua trattazione della pratica da parte delle SS.LL., dovrà essere opportunamente ed urgentemente ragguagliata per l'assunzione degli incombenti di propria competenza.
Analogamente dovrà essere provveduto all'instaurarsi di situazioni di rilevanza penale.
Comunque, già alla proposizione di iniziative stragiudiziali od, ovviamente, in presenza di una citazione in giudizio, non dovrà essere tralasciato di chiedere, con la dovuta tempestività, la consulenza, i buoni uffici ed il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato o delle competenti Avvocature Distrettuali alle quali, come è noto, competono "la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato".
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