Circolare MPI 06.02.1997, n. 87
Applicazione art. 27, comma 1°, della legge 29.4.1976 n. 177, agli insegnanti di religione con incarico annuale.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l'accluso parere del Consiglio di Stato n. 1931/96, relativo all'argomento indicato in oggetto.
"Il Ministero della Pubblica Istruzione pone un quesito relativo all'applicazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 27, comma 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, agli insegnanti di religione con incarico annuale.
Il Ministero riferisce che il Consiglio di Stato, Commissione Speciale per il Pubblico Impiego, n. 355 del 20 novembre 1995, ha espresso il parere che la norma in oggetto è inapplicabile ai docenti non di ruolo.
L'Amministrazione precisa che nell'ambito della categoria dei docenti a tempo determinato, ex non di ruolo, si collocano gli insegnanti di religione cattolica.
Infatti, l'incarico d'insegnamento è conferito dal Capo d'Istituto, d'intesa con l'Ordinario diocesano, per un numero di ore corrispondenti all'orario d'obbligo previsto per il tipo di scuola.
Il Ministero esprime l'avviso che l'art. 27, comma 1, della legge n. 177/1976, operi per gli insegnanti di religione cattolica, in presenza dei presupposti stabiliti ex lege per il diritto a pensione, considerato il particolare status giuridico proprio della categoria di docenti.
Sul punto, l'Amministrazione riporta l'avviso favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso con la nota n. 76473/5.1.4 del 9 ottobre 1991 e del Ministero del Tesoro, Ragioneria dello Stato, IGOP, espresso con nota n. 173277 del 15 settembre 1994.
Considerato : Il quesito in esame riguarda l'interpretazione dell'art. 27, comma 1, della legge n. 177, secondo cui il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite d'età e per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione annuale se ha compiuto quindici anni di effettivo servizio.
Il Consiglio di Stato, Commissione Speciale per il P
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