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CCNL 09.01.1997

Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.

Art. 2 - Aumenti della retribuzione base

1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.

2. il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:

a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;

b) maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13 mensilità, di lire 9.785.322. Tale somma è la risultanza del maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico in godimento ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:

- stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall'articolo 6 del D.L. n. 344 del 1990, convertito nella legge n. 21 del 1991;

- incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL, compresa la parte di incremento che decorre dal 1.1.1996 e concorre alla determinazione del nuovo stipendio tabellare della qualifica unica;

- differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.

3. Con le stesse modalità con cui si giunge alla determinazione del maturato economico annuo di cui al comma 2 per gli ex dirigenti superiori, sono conservati i maggiori trattamenti economici stipendiali in godimento agli ex primi dirigenti e dirigenti superiori di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

4. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.

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