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CCNL 09.01.1997

Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.

Art. 3 - Incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" di cui all'art. 36 del CCNL, decorre dal 1.7.1997 con l'utilizzo delle risorse previste dallo stesso articolo.

2. Dalla stessa data il Fondo è incrementato:

a) di una quota pari a 7/13 delle risorse derivanti dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995 per il riequilibrio della retribuzione di posizione dei dirigenti statali, prevista per ciascuna Amministrazione e per i Segretari comunali e provinciali nell'allegata Tabella B; la distribuzione operata è rivolta a riallineare fortemente i valori disponibili a titolo di retribuzione di posizione tra le diverse amministrazioni;

b) di un importo pari al 1,6% del monte salari del personale con la qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato;

c) di un importo fino ad un massimo di lire 50.000 mensili per ciascun dirigente in servizio, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che le Amministrazioni abbiano rispettato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 ed in particolare:

- la ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche, sulla base dei carichi di lavoro;

- l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

3. L'incremento di cui al precedente comma 2, lettera b), a decorrere dal 31.12.1997 e a valere sull'anno 1998, è complessivamente rideterminato in un importo pari al 3,55% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato. Con la medesima decorrenza, ed a valere sull'anno 1998, le risorse di cui al comma 2, lettera

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