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CCNL 09.01.1997

Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.

Art. 4 - Norma transitoria

1. In prima applicazione del presente accordo le Amministrazioni corrispondono a ciascun dirigente in unica soluzione un importo definito per le diverse Amministrazioni secondo la allegata tabella C. Tale importo è corrisposto per tenere conto della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione di posizione, relativa all'anno 1996, previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995

2. Con decorrenza 1° luglio 1997 è corrisposta un ulteriore importo nella misura indicata nell'allegata tabella D. Tale importo è corrisposto per tenere conto:

a) della mancata applicazione della retribuzione di posizione nel primo semestre 1997;

b) della diversa decorrenza della retribuzione di risultato rispetto alle pregresse componenti retributive che, come i compensi per lavoro straordinario, concorrono al finanziamento del relativo fondo. Questa componente retributiva sostituisce per l'anno 1997 la quota di retribuzione di risultato prevista dall'art. 41, comma 6, del CCNL.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria già corrisposti all'entrata in vigore del presente contratto. In tale periodo possono essere corrisposti anche i compensi per lavoro straordinario nei limiti complessivi per l'Amministrazione del 50% della spesa agli stessi destinata nell'anno 1996. Dal 1° luglio 1997 sono posti a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 1, gli oneri relativi alla corresponsione delle pregresse componenti del salario accessorio corrisposto durante il semestre precedente, ivi compresi anche i compensi per lavoro straordinario, nonché l'onere derivante dalla corresponsione dell'importo di cui al precedente comma 2 lettera b).

4. In prima applicazione, per l'anno 1997, il premio per la qu

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