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CCNL 09.01.1997

Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.

Art. 5 - Effetti dei benefìci

1. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi retributivi hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 34 del CCNL. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore.

2. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996 e del primo semestre 1997, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrà calcolata a decorrere dal 1.7.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.

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