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CCNL 09.01.1997

Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.

Art. 6 - Segretari comunali e provinciali

1. Ai Segretari comunali e provinciali, equiparati ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato secondo la Tabella D allegata al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 si applica quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del presente CCNL. Gli incrementi retributivi per i Segretari generali di classe 1/A sono determinati ai sensi della citata Tabella D. Ai segretari generali di classe 1/A e 1/B il maturato economico annuo sarà rideterminato con le stesse modalità di cui all'art. 2, comma 2.

2. Con successivo accordo, da stipularsi entro il 31 dicembre 1996, verranno disciplinati gli altri istituti economici, tra cui la retribuzione di posizione, sulla base della classificazione degli Enti di cui alla predetta Tabella D, con decorrenza 1.1.1997. Il riequilibrio della retribuzione di posizione, previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, verrà operato con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti degli Enti locali, tenendo conto della posizione funzionale dei Segretari come definita all'art. 52 della legge n. 142 del 1990 ed utilizzando allo scopo le risorse disponibili, corrispondenti a quelle di cui all'art. 36 del CCNL.

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