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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte I -

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo VI - Istituti di peculiare interesse

Art. 32 - Formazione

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, normativo tecnologico ed organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Tale finalità è perseguita per realizzare l'accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia dell'azione amministrativa e del miglioramento della qualità del servizio.

2. Nei confronti dei dirigenti, la formazione ha in particolare l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuite o da attribuirsi, anche in situazioni di mobilità, per l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche.

3. Ciascuna amministrazione, sulla base dei relativi stanziamenti di Bilancio, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti. Le iniziative formative sono realizzate dall'amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 8, avvalendosi della Scuola Superiore della P.A., ed anche della collaborazione di Università, soggetti pubblici o società specializzate nel settore.

4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi perco

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