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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte II -

Titolo I - Trattamento economico

Art. 34 - Stipendio tabellare

1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 agli ex primi dirigenti viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 230.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1° dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 480.000.

2. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 agli ex dirigenti superiori viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 260.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1° dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 500.000.

3. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianità previsti dalla normativa vigente.

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