IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte II -

Titolo I - Trattamento economico

Art. 35 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le misure dei trattamenti economici risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'identità di fine rapporto, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 29, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefìci economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dell'articolo 34 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.