CCNL 09.01.1997
Parte II -
Titolo I - Trattamento economico
1. Le misure dei trattamenti economici risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'identità di fine rapporto, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 29, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefìci economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dell'articolo 34 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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