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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte II -

Titolo I - Trattamento economico

Art. 36 - Istituzione e finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato

1. Con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per il biennio 1996-1997, è istituito in ciascuna delle Amministrazioni del comparto di cui all'allegato Quadro A il Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, destinato alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti in servizio a tempo indeterminato nell'Amministrazione medesima.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 ciascuna Amministrazione provvede mediante l'utilizzo:

a) dell'ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) delle risorse destinate a premi, indennità e compensi in vigore per il personale dirigenziale nella singola Amministrazione, fatta eccezione per i compensi relativi ai progetti previsti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 13 del 1986

c) delle risorse di cui all'art. 41 del presente CCNL;

d) delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei dirigenti nell'anno 1996;

e) l'ammontare di eventuali compensi relativi ai progetti previsti da specifiche disposizioni di legge quali ad esempio quelli dell'art. 3, commi 193-196, della legge n. 549 del 1995.

Le risorse di cui alla lettera a) e b) sono calcolate sulla base delle modalità stabilite dalle disposizioni in vigore, in relazione al personale con qualifica dirigenziale in servizio al 31.8.1993, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 537 del 1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 d

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