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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte II -

Titolo I - Trattamento economico

Art. 37 - Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni

1. nell'ambito del "Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato", finanziato con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, la retribuzione di posizione è definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.

2. Le Amministrazioni determinano la graduatoria delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Le funzioni sono graduate tenendo conto dei criteri generali di cui al successivo comma 4, connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità implicate dalla posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie di uffici secondo le indicazioni del comma 5.

3. In base alle risultanze della graduazione le singole amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo delle amministrazioni medesime, tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametri indicati all'art. 38.

4. I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da definire a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente CCNL, sono così individuati:

I - Criteri attinenti all'ampiezza della struttura:

a) dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della struttura;

b) di

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