CCNL 09.01.1997
Parte II -
Titolo I - Trattamento economico
1. La retribuzione di posizione per i dirigenti delle Amministrazioni del comparto è definita, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'art. 36, e con i criteri previsti nell'art. 37, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di L. 12.000.000 fino a un massimo di L. 70.000.000.
2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore a 1/1,8 né superiore a 1/4;
b) la retribuzione della o delle pensioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
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