CCNL 09.01.1997
Parte II -
Titolo I - Trattamento economico
1. Qualora, al momento dell'entrata in vigore dei nuovi istituti di retribuzione di posizione e di risultato, l'importo delle indennità a carattere fisso e ricorrente in godimento secondo la disciplina previgente dovesse risultare superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13ª mensilità.
2. L'attribuzione al dirigente del valore differenziale di posizione è finanziata dal fondo per la retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre modalità di utilizzo. Nei casi in cui tale fondo risultasse insufficiente a garantire l'integrale copertura del valore differenziale di posizione l'amministrazione utilizza le risorse destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 40 che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente proporzionalmente tra quelle destinate al premio per la qualità della prestazione individuale di cui al comma 2 e quelle per premiare i risultati in relazione agli obiettivi assegnati di cui al comma 6 del medesimo articolo.
3. Nel caso in cui il dirigente nella situazione di cui al comma 1 acquisisca nel tempo aumenti della retribuzione di posizione, gli stessi aumenti assorbono il valore differenziale di posizione.
4. Il valore differenziale di posizione non è invece riassorbibile da futuri aumenti contrattuali relativi allo stipendio base.
5. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere integralmente utilizzato eventuali ris
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