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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte II -

Titolo I - Trattamento economico

Art. 40 - Retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale

1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 36, comma 3, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato in ciascuna Amministrazione, finalizzata a remunerare:

a) la qualità della prestazione individuale;

b) i risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati.

2. Le risorse specificatamente individuate dall'art. 36, comma 3, lettera a) sono finalizzate alla retribuzione di premi di qualità dalla presentazione individuale da corrispondere a non più del 10% dei dirigenti in servizio. Tali premi sono attribuiti al 1° luglio ed al 31 dicembre di ogni anno in seguito alla valutazione dell'attività svolta nel semestre precedente.

3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione dei premi per la qualità della prestazione individuale variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono:

a) livello di eccellenza nel conseguimento degli obiettivi assegnati;

b) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;

c) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei ser

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