CCNL 09.01.1997
Parte II -
Titolo I - Trattamento economico
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3 del decreto n. 29 del 1993 le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31.12.1996.
Il valore degli aumenti in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art. 6, 1° comma, del decreto legge n. 344 del 1990 convertito dalla legge n. 21 del 1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.
2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della 13 mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall'art. 25, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 36 secondo le modalità indicate dal successivo comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rappor
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