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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte III -

Titolo I - Norme finali e transitorie

Capo I -

Art. 45 - Disapplicazioni

1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993, dalla data della stipula del presente CCNL, sono inapplicabili nei confronti del personale dell'autonoma area dirigenziale, le disposizioni di legge e i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nel contratto medesimo, a partire dalle disposizioni generali e particolari del D.P.R. n. 748 del 1972. In particolare, non sono più applicabili le seguenti norme:

a) con riferimento al contratto individuale di lavoro: art. 12, D.P.R. n. 3 del 1957;

b) con riferimento al periodo di prova: art. 10, D.P.R. n. 3 del 1957;

c) con riferimento all'orario di lavoro: art. 20, D.P.R. n. 748 del 1972;

d) con riferimento alle ferie: artt. 36, 39 e 40 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 18, D.P.R. n. 686 del 1957;

e) con riferimento alle assenze retribuite: artt. 37, 39 e 41 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 3, commi da 37 a 41, legge n. 537 del 1993, art. 22, commi 22, 23, 24 e 26, legge n. 724 del 1994;

f) con riferimento alle assenze per malattia e agli infortuni e malattie derivanti da causa di servizio: artt. 37, 68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del D.P.R. n. 3 del 1957 artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.P.R. n. 686 del 1957;

g) con riferimento alla mobilità: art. 200 del D.P.R. n. 3 del 1957;

h) con riferimento al recesso: artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del D.P.R. n. 3 del 1957

i) con riferimento al trattamento economico: art. 8, legge n. 455 del 1985; art. 23, comma 8, legge n. 936 del 1986; art. 1, legge n. 152

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