Circolare Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica 07.01.1997, n. 726
Contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato per passaggio ad altro ruolo presso la medesima amministrazione (Trasmesso con telefax Min. P.I. del 10 gennaio 1997).
Pervengono a questa Direzione Generale, da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro, richieste di istruzioni circa le modalità di applicazione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dai Dirigenti degli uffici scolastici, all'uopo delegati dal Direttore Generale dell'Istruzione Elementare del Ministero della Pubblica Istruzione come personale docente vincitore di concorso a posti di direttore didattico.
In particolare vengono manifestati dubbi sulla possibilità di corrispondere il nuovo trattamento, spettante al personale in parola, prima dell'espletamento dei controlli, che, per legge, debbono essere effettuati sulla graduatoria del concorso e sui contratti individuali, da parte della competente Ragioneria Centrale.
Ulteriori perplessità vengono rappresentate dai nominati uffici provinciali, in considerazione del fatto che i contratti individuali, relativi al suindicato personale direttivo di nuova nomina, contengono l'autorizzazione alle Direzioni provinciali del Tesoro, ad aprire una nuova partita di spesa fissa o, indifferentemente, a corrispondere il nuovo trattamento economico proseguendo i pagamenti sulle partite vigenti per il medesimo personale in relazione alla qualifica di insegnante elementare precedentemente rivestita.
Al riguardo si rileva, in primo luogo, che già con legge 22 agosto 1985, n° 444, fu stabilito che, in tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, i provvedimenti di nomina fossero immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza d'inefficacia, per ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti e che, anche in tal caso, le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione andassero comunque compensate.
L'esecutività immediata dei decreti di nomina è stata recentemente ribadita dall'art. 17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, col quale è stato approvato il regolamento recante norme sull'a
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