Decreto legislativo 02.01.1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 30.01.1997, n. 24)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7.".
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