Ordinanza MPI 28.01.1997, n. 65
1. Gli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono disciplinati, in via permanente, e fino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell'art. 28 bis del D.L.vo n. 29/93 dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono annualmente pubblicate dal Provveditore agli Studi di ciascuna provincia mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale il 15 marzo. Per il corrente anno scolastico l'affissione avviene il 10 maggio 2001.
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