Ordinanza MPI 28.01.1997, n. 65
1. Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal Provveditore agli studi, composta da un dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli della medesima provincia, e da un impiegato del Provveditorato.
2. Le graduatorie, approvate dal Provveditore, sono pubblicate all'albo entro il 22 giugno.
3. Il Provveditore agli Studi darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i presidi stessi a pubblicare un apposito avviso all'albo dell'istituto.
4. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. del Comparto scuola sottoscritto in data 4.8.95 il Provveditore agli Studi, prima della formazione delle graduatorie, fornisce tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali elementi conoscitivi in merito alla situazione degli organici delle presidenze della propria provincia e delle sedi vacanti, nonché i criteri di formazione delle graduatorie stesse.
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