Ordinanza MPI 28.01.1997, n. 65
1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono in assegnazione provvisoria in Provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare domanda, in carta semplice nel periodo dal 12 aprile al 14 maggio direttamente al Provveditore agli Studi della Provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda. Per il corrente anno scolastico la domanda deve essere presentata entro l'11 giugno 2001.
2. I docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della presidenza in scuole o istituti ubicati nelle province interessate alle suddivisioni territoriali previste dai D.L.vi 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30 aprile 1992, n. 277, possono presentare domanda di incarico nella provincia nella quale svolgono servizio di preside incaricato, qualora quest'ultima non coincida con quella di titolarità.
3. Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa al Provveditore agli Studi della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L'istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale dell'elenco dei movimenti del personale docente al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità, il quale provvede immediatamente a trasmettere l'istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell'interessato con la prevista documentazione al Provvedit
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.