Circolare Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 09.06.1997, n. 46
Norme interpretative della legge 7 aprile 1997, n. 96, art. 4, per l'arrotondamento nelle riscossioni e nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 19.06.1997, n. 141)
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1997, è stata pubblicata la legge 7 aprile 1997, n. 96 recante "Norme in materia di circolazione monetaria". Con l'art. 4 di tale legge è stato disposto che ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad orientamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli viene arrotondato a dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che esso termini con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire cinque.
Lo stesso arrotondamento va effettuato nei titoli di pagamento collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore.
Inoltre vanno similmente arrotondati alle dieci lire gli importi da riscuotere con un unico lotto e da versare a più capitoli di entrata, relativamente alle somme di pertinenza di ciascun capitolo e nella costituzione di depositi presso la Cassa depositi e prestiti.
Tali disposizioni si applicano ai titoli di spesa e alle quietanze di entrata emesso dopo la data di ricevimento della presente circolare.
Ciò premesso, considerato che la principale finalità di tali disposizioni è quella di agevolare le operazioni di cassa, per cui - come risulta dalla legge stessa - l'arrotondamento dalle dieci lire da essa disposto si riferisca alla fase finale della riscossione o del pagamento, si fa presente che:
1) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, in forza delle quali va operato l'arrotondamento alla lira intera sia nelle scritture contabili che negli atti amministrativi, relativamente ai singoli importi lordi nonché alle diverse voci di ritenute che abbiano a costituire addendi nei confronti dei titoli di riscossione o di pagamento finali; in ogni caso, la somma netta che risulterà da pagare o da riscuotere in contanti, in base gli imp
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