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D.M. Pubblica istruzione 02.06.1997, n. 343

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 per l'anno scolastico 1996/97.

Titolo I - Disposizioni per le sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 1 - Ammissione agli esami

1. Sostengono gli esami di maturità gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe. Il giudizio di ammissione è formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze concernenti gli esami di maturità dei corsi ordinari.

2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1 D.L. vo Lgt. 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44 R.D. 4 maggio 1925, n. 653). Detti alunni sostengono le prove integrative, sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione, sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto né di colloquio né della seconda prova scritta.

3. I candidati privatisti, invece non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni "autonome", che coinvolgono sia l'ordinamento che la struttura curricolare (cd. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni:

- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

- chiedano di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso, essi sosterranno gli esami di maturità sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.

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