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D.M. Pubblica istruzione 02.06.1997, n. 343

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 per l'anno scolastico 1996/97.

Titolo I - Disposizioni per le sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 3 - Prove di esame

1. Per gli esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dall'art. 197 del Decreto Legislativo 297/1994.

2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari.

4. La seconda prova scritta, che per la maturità tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema, che può avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che saranno indicate con il decreto di cui al successivo art. 7 - terzo comma.

5. La seconda prova scritta, per le maturità richiamate nelle note in calce alla tabella allegata al decreto di cui al successivo art. 7, si svolge secondo le modalità illustrate nelle note medesime. Per la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato.

6. Il colloquio ha inizio con la discussione sugli argomenti che nell'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati in attività di ricerca svolte sia singolarmente sia dall'intera classe. Tali argomenti devono essere indicati, ed eventualmente documentati, dal consiglio di classe in apposita relazione, che deve esse

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