D.M. Pubblica istruzione 02.06.1997, n. 343
Titolo II - Disposizioni per le sperimentazioni di solo ordinamento
1. I diplomi di maturità e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. I diplomi di maturità magistrale e di maturità artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, validi pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturità e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 279 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
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