Legge 24.06.1997, n. 196
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451; D.L. 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; D.L. 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle università e in attesa del rior
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