Nota Corte dei Conti - sezione regionale per l'Umbria 27.06.1997, prot. n. 551.
La legge 14 gennaio 1994, n. 19, nell'abrogare le disposizioni che prevedevano l'intervento del Procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, ha attribuito alle Amministrazioni interessate la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato oppure di farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
Funzionale all'eventuale intervento in udienza per partecipare alla discussione della causa, è l'obbligo posto dall'art. 6, terzo comma, della legge prima citata, a carico della Segreteria delle Sezioni giurisdizionali regionali, di comunicare " alle parti costituite " la data dell'udienza.
Finora si è provveduto a dare sempre comunicazione della data dell'udienza, sia ai ricorrenti - costituiti con la proposizione del ricorso - sia alle Amministrazioni interessate.
A partire dal prossimo anno la comunicazione dell'udienza si continuerà a darla sempre alle Amministrazioni interessate per la discussione dei ricorsi che erano pendenti alla data di entrata in vigore della già citata legge n. 19 del 1994 (29 gennaio 1994).
Per i nuovi ricorsi, invece, per quelli cioè proposti a partire dal 30 gennaio 1994, per i quali incombe sui ricorrenti - a pena di dichiarazione di improcedibilità - l'onere di notificarli alle Amministrazioni interessate, la comunicazione a queste ultime della data dell'udienza sarà data, in osservanza del citato precetto legislativo, soltanto se si siano già " costituite " in giudizio.
Per effettuare tale "costituzione" che non consegue alla trasmissione del fascicolo amministrativo, è sufficiente che l'Amministrazione, alla quale sia stato notificato il ricorso, qualora ritenga di non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, faccia pervenire alla Sezione una qualche comunicazione, con la quale, dichiaratasi a conoscenza della proposizione del ricorso, o espressamente dica di costituirsi in
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