Nota 13.06.1997, prot. n. 811/B3
Esecuzioni sentenze per giudizi civili risarcimento danni occorsi ad alunni infortunati durante le lezioni di educazione fisica.
Per dare applicazione a sentenze sfavorevoli emesse dai vari Tribunali Civili per cause di risarcimento danni promosse dai genitori o da alunni infortunati durante lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica - la trattazione delle quali rientra nella competenza di questo Ispettorato - si evidenzia a codesto Ufficio Legale che gli Avvocati di parte spesso rifiutano di inviare - le parcelle - munite del prescritto visto di congruità - sulle spese, diritti ed onorari successivi alle sentenze stesse.
Pertanto, per il futuro, lo scrivente provvederà a corrispondere alle controparti quanto stabilito nelle sentenze e, con decreto a parte, liquiderà le pretese successive, ad evitare aggravio di spesa per interessi legali per questa Amministrazione e che le famiglie debbano attendere ulteriormente il soddisfo di quanto loro dovuto.
D'altra parte la parcella è un atto preteso dagli Organi di controllo per l'emissione dei decreti di pagamento.
Con l'occasione si rappresentano alcuni problemi emersi nel tempo:
1) pervengono sentenze di condanna a danno di questa Amministrazione per illegittima chiamata in causa di Compagnie di assicurazione che non coprono la responsabilità civile, per polizze stipulate da Regioni o dai singoli Capi di Istituto ed estranee al rapporto convenzionale tra Ministero e R.A.S.
Riguardo a tale punto si prega codesta Avvocatura di voler sensibilizzare le Avvocature Distrettuali, perché vogliano pretendere la produzione di copia della polizza assicurativa al fine di valutare in maniera esatta il titolo di legittimato passivo della Compagnia interessata.
Per la parte di propria competenza, questo Ministero non manca, appena perviene il testo della citazione, di invitare il Capo di Istituto alla produzione tempestiva della polizza medesima.
2) Si segnala un altro fatto chiaramente dannoso per questa Amministrazione.
Trattasi della fissazione del termine iniziale di decorrenza degli interessi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.