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Nota Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato 23.06.1997, prot. n. 225411

Artt. 512 e 579 Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - Artt. 23 e 29 del Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola - Quesiti.

Con la nota segnata a margine, sono stati formulati alcuni quesiti in ordine alla problematica determinatasi a seguito della disapplicazione dell'art. 71 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, operata dall'art. 82 del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995.

In proposito, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine agli specifici quesiti:

- circa la richiesta contenuta al punto 1) della nota suddetta, si precisa che nei confronti del personale dispensato dal servizio trovano tuttora applicazione, in materia pensionistica, le disposizioni previste dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, tenuto conto che l'art. 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto che sono confermate le disposizioni previgenti nei casi di cessazioni dal servizio derivanti da invalidità;

- relativamente a quanto evidenziato ai punti 2) e 3), si è dell'avviso che la "risoluzione del rapporto di lavoro", prevista dal comma 4, dell'art. 23 del C.C.N.L., trova completa applicazione a proprio favore del comma 5, del predetto articolo, nella considerazione che la mancata richiesta da parte degli interessati di essere collocati fuori ruolo e/o utilizzati in altri compiti impedirebbe la destinazione degli stessi a svolgere "qualsiasi proficuo lavoro";

- in merito al quesito di cui al punto 4), si ritiene che al dipendente nei cui confronti abbia continuato a trovare applicazione l'art. 71 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non può essere attribuita l'indennità di cui all'art. 23, comma 4, del "Contratto collettivo nazionale del comparto scuola".

 

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