Circolare Ministero dell'interno 15.07.1997, n. 11
Legge 25 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Considerazioni sull'applicazione degli artt. 2 e 3. (G.U. 29.07.1997, n. 175)
In relazione ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni comunali a seguito dell'entrata in vigore della legge 15.5.97, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, si rende necessario, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, fornire una prima serie di osservazioni sulle novità introdotte dagli articoli 2 e 3 della novella legislativa, direttamente interessanti i servizi demografici e in particolare l'anagrafe, materia che rientra nella competenza istituzionale attribuita a questo Ministero all'art. 12 della legge 24.12.54, n. 1228.
L'art. 2 della legge n. 127, recante disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica, introduce, ai commi 3 e 4, una notevole semplificazione, affrontando il problema della durata dei certificati e la possibilità, da parte dell'interessato, di estendere la validità oltre i termini di scadenza di quelli anagrafici e di stato civile.
Infatti, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, e per tali devono intendersi quelle previste all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attestanti stati e fatti personali, non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni rilasciate dalle varie pubbliche amministrazioni, e non solo dall'anagrafe dei comuni, hanno la validità di sei mesi dalla data di rilascio. Risulta così modificato "implicitamente" il terzo comma dell'art. 33 del nuovo regolamento anagrafico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Il comma 4 rende possibile la convalida del certificato scaduto, mediante una dichiarazione, apposta in calce al documento dall'interessato, da cui risulti che le informazioni contenute nello stesso non hanno subito variazioni. Tali certificati sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni che hanno, tuttavia, la facoltà di accertarne la veridicità. In caso
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