Circolare MPI 15.07.1997, n. 434
Trasmissione decreto interministeriale del 10.03.1997.
L'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ha previsto l'istituzione di uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare, finalità sino ad oggi perseguita dai corsi di studio delle scuole magistrali e degli istituti magistrali.
Con successivo D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 è stato definito l'Ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolato in due indirizzi, rispettivamente per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari.
L'art. 3, comma 8, della citata legge n. 341/1990 ha inoltre disposto l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuova ordinamento.
L'allegato D.I. del 10.3.97 , con cui si è data attuazione alla suddetta disposizione, fissa il momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998-1999.
In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.
Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art.3 del citato D.I. 10 marzo 1997 , tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno scolastico 1997/98.
In sostituzione dei preesisten
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.