Circolare MPI 31.07.1997, n. 467
D.M. 28 marzo 1997, n. 231 - Modifiche e integrazioni al D.M. n.334/1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie. Chiarimenti.
In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti per le vie brevi in merito all'applicazione del D.M. 28 marzo 1997, n.231, concernente modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n.334/1994 relativo ad un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione e di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie e, in particolare, alle norme transitorie di cui al 6° e 7° comma dell'art. 4 del suddetto provvedimento, si forniscono chiarimenti riguardanti le seguenti categorie:
Laureandi - Coloro che entro l'a.a. 1997/1998 conseguiranno un titolo accademico non più previsto dal D.M. n.231/1997 quale titolo di accesso ad una classe di abilitazione, possono partecipare alle sole procedure di reclutamento per le quali il titolo era considerato valido dal D.M. 24.11.1994, n.334. (art. 4, comma 4, D.M. n.231/1997)
Coloro che entro l'a.a. 1997/1998 conseguiranno un titolo accademico con un piano di studi difforme da quello previsto dal D.M. n.334/1994 per l'accesso ad una classe di abilitazione, possono partecipare alle sole procedure di reclutamento per le quali il titolo era considerato valido dal D.M. 3.9.1982 e successive modifiche. ( art. 1, comma 2, D.M. n.62/1995 )
Coloro che entro l'a.a. 1998/1999 conseguiranno un titolo accademico con un piano di studi difforme da quello previsto dal D.M. n.231/1997 per l'accesso ad una classe di abilitazione, possono partecipare alle sole procedure di reclutamento per le quali il titolo era considerato valido dal D.M. n. 24.11.1994, n. 334. (art. 4, comma 5, D.M. n.231/1997).
Laureati - Coloro che entro l'a.a. 1993/1994 abbiano conseguito un titolo accademico non più previsto dal D.M. n.334/1994 quale titolo di accesso ad una classe di abilitazione, possono partecipare alle sole procedure di reclutamento per le quali il titolo era considerato valido dal D.M. 3.9.1982 e successive modifiche. ( art. 1, comma 1, D.M. n:62/1995).
Coloro che entro l'a.a. 1997/1998 abbiano conseguito
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